ORGANIZZARE IL SECONDO MATRIMONIO Se avete deciso di convolare a nozze per la seconda volta, nulla vi vieta di celebrare con una grande festa e con un bel ricevimento nuziale anche il secondo matrimonio, soprattutto se uno di voi è ancora nubile o celibe. L’organizzazione quindi può seguire gli stessi criteri del primo matrimonio e, come per questo, sarà bene improntarla su stile e raffinatezza. Dato che uno o entrambi i coniugi potrebbero essere divorziati, in genere si tratta di matrimoni civili, a meno che non si è vedovi o non si ottenga l’annullamento del primo matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico della Sacra Rota, uniche circostanze in cui è possibile risposarsi in chiesa. Per il secondo matrimonio sarete voi sposi a dare l’annuncio sulle partecipazioni, ma se avete figli dalla vostra unione potrebbe risultare simpatico farlo annunciare da loro. In ogni caso sarete sicuramente più liberi nel diramare gli inviti, nel senso che non vi sentirete e non dovrete sentirvi in obbligo di invitare tutti i vostri parenti e conoscenti, ma solo le persone a cui siete molto legati o con le quali desiderate veramente condividere questo avvenimento. L’abito da sposa e da sposo possono essere scelti, seguendo le proprie preferenze, tra un ventaglio di modelli e colori adeguati a tutte le età. Anche il cerimoniale può seguire le classiche regole, tuttavia potete decidere di coinvolgere attivamente nell’evento gli eventuali figli, anche quelli avuti dalla precedente unione. Altre regole e procedimenti vi verranno dettati dal vostro buon senso. Elisabetta Saffoncini - 15/05/2010
SECONDA VOLTA IN CHIESA Chi volesse contrarre il matrimonio concordatario per la seconda volta, dovrà procedere alla “dichiarazione di nullità”. Poiché la procedura è lunga e complessa, prima di proporre il ricorso per l’annullamento che va presentato al Tribunale Ecclesiastico di zona (per il Lazio: piazza S. Giovanni in Laterano, 6 - Roma - Tel. 06.69.88.64.16), è consigliabile consultarsi con avvocati specializzati in diritto matrimoniale canonico per verificare l’esistenza di tutte quelle condizioni che potranno garantire il buon esito del procedimento. La sentenza del Tribunale Ecclesiastico di primo grado dovrà essere poi ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d’Appello. Per avere efficacia civile a questo punto si dovrà proporre domanda alla competente Corte d’Appello (procedimento detto “delibazione”) per ottenere la dichiarazione di efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico nell’ordinamento dello Stato Italiano. Una volta ottenuta la dichiarazione di efficacia dalla Corte d’Appello, la si dovrà notificare al Vescovo del luogo ove è avvenuto il matrimonio, in modo che quest’ultimo comunichi al parroco competente i dati per la nullità del matrimonio. La dichiarazione di nullità rende il matrimonio veramente nullo, cioè come se non fosse mai avvenuto. In caso di “dispensa pontificie” cioè se si ottiene l’annullamento del matrimonio attraverso un atto di grazia del Romano Ponteficie per matrimonio “rato e non consumato” (chiamato nozze bianche), non si può ottenerne l’efficacia nell’ordinamento italiano e si deve quindi ricorrere alla legge sul divorzio per ottenere la cessazione degli effetti civili. Elisabetta Saffoncini - 15/05/2010
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