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| |  DAL SINDACO AL MIGLIORE AMICO CELEBRANO IL RITO MA... IL MATRIMONIO CIVILE VIENE OFFICIATO DA UN "UFFICIALE DELLO STATO CIVILE". Nei comuni questo potere viene conferito al sindaco; le funzioni di questo ufficio, che attesta appunto lo "stato civile" di ogni cittadino italiano, possono essere delegate. Quindi anche la celebrazione delle nozze civili può essere conferita a persona diversa dal sindaco (es. celebrazione all'estero); tutte le modalità e le procedure per il rito civile di unione vengono riportate nel Decreto del Presidente della Repubblica 396 del 3 novembre 2000, che regolamenta lo "stato civile". L'articolo 1 al terzo comma enuncia che le funzioni di ufficiale di stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso. Inoltre, come compare nell'articolo 8 e nei casi consentiti, la medesima funzione può essere espletata, anche da "...le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonchè le autorità militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra".
DIVERTENTE FENOMENO CHE STA DILAGANDO, PER LO PIU' TRA LE CELEBRITA', E' QUELLO DI FAR OFFICIARE IL PROPRIO MATRIMONIO DA UN CARO AMICO. Infatti, una vecchia norma del 1939 che recitava"...il titolare della funzione può delegare le proprie competenze a uno o più consiglieri o ad altra persona che abbia i requisiti per la nomina a consigliere comunale", è stata ripresa dal suddetto decreto (D.P.R. 396/2000), che l'articolo 1 comma 3 riferisce "...per la funzione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale". In questo caso, l'attenzione va rivolta al grado di parentela che lega gli sposi all'officiante. L'articolo 6 del nominato decreto riporta infatti "...l'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti"; quindi sono esclusi genitori, figli e fratelli degli sposi. Con esplicita richiesta all'ufficio di stato civile gli sposi indicheranno chi officerà il matrimonio; questa deve essere accattata dal celebrante (comma 4, art. 2); al prescelto, una volta verificata l'esistenza dei requisiti e fatta firmare la documentazione, verrà fornito il testo degli articoli del Codice Civile da recitare al momento della celebrazione. Jacopo Mauceri - 21/06/2010
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